Art. 5.
(Verifica delle relazioni).

      1. I registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e le relazioni presentate dai soggetti iscritti nei registri medesimi ai sensi dell'articolo 3 sono pubblici.
      2. La Commissione per le verifiche di cui all'articolo 4 ha compiti di controllo sui registri e di verifica, ove ritenuto opportuno, sulle relazioni presentate dagli iscritti, in ordine alla loro veridicità e completezza, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. La Commissione per le verifiche provvede alla fine di ogni anno a redigere una relazione complessiva su tutte le attività svolte dagli iscritti nei registri. Tale relazione è pubblica.